Formazione continua degli Ingegneri
Formazione Ingegneri
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, con la collaborazione del Ministero della Giustizia, ha redatto e adottato il proprio Regolamento nel 2013; l’obbligatorietà della formazione continua è entrata in vigore dal 1 gennaio 2014.
Il Regolamento prescrive che per esercitare la professione l’iscritto all’Albo deve essere in possesso di un minimo di 30 Crediti Formativi Professionali (CFP). Al termine di ogni anno solare, ad ogni iscritto vengono detratti 30 CFP dal totale posseduto. Al raggiungimento degli zero CFP, non vengono attuate ulteriori detrazioni. Il numero massimo di CFP cumulabili è 120.
Si possono conseguire CFP con un accredito iniziale all’atto dell’iscrizione all’Albo (90 CFP se ci si iscrive entro 2 anni dall’abilitazione; 60 CFP se ci si iscrive tra 2 e 5 anni; 30 CFP ci si iscrive dopo 5 anni) e con attività di aggiornamento professionale. Tale attività di formazione può essere di tre tipi: non formale, informale e formale.
Le attività di formazione non formale sono: la frequenza frontale o a distanza di corsi e seminari riconosciuti, compresi quelli obbligatori per legge, la partecipazione a convegni, conferenze ed altri eventi specificatamente individuati e riconosciuti dal CNI, la partecipazione a visite tecniche qualificate a siti di interesse, la partecipazione a stage formativi. Un’ora equivale a un CFP (esclusi gli stage).
Le attività di formazione informale sono: l’aggiornamento legato all’attività professionale dimostrabile, la certificazione delle competenze professionali da parte dell’Ordine, pubblicazioni qualificate, brevetti, la partecipazione qualificata a organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche e di studio in Italia e all’estero, riconosciuti dal CNI, la partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l’esercizio della professione di Ingegnere/ Ingegnere iunior, la partecipazione a interventi di carattere sociale/umanitario in occasione di calamità naturali inerenti l’ambito professionale.
Le attività di formazione formale sono: la frequenza di master di primo e secondo livello e di dottorati di ricerca, la frequenza di corsi universitari con esame finale.
Il CNI può autorizzare associazioni di iscritti agli Albi e altri soggettiall’organizzazione di attività di formazione non formale, frontale o a distanza, riconoscibili ai fini del conseguimento di CFP. Le associazioni e gli altri soggetti che intendono ottenere l’autorizzazione devono richiederla al CNI. L’autorizzazione vale due anni e può essere revocata qualora vengano meno i requisiti di accredito o la qualità della formazione erogata. Gli Ordini possono fare controlli a campione sugli eventi formativi realizzati nei propri territori e sulla formazione erogata ai propri iscritti.
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha il compito di definire le linee di indirizzo per la formazione, controllare l’offerta formativa, monitorare l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento delle competenze, autorizzare associazioni e altri soggetti ad organizzare i corsi, promuovere l’istituzione della certificazione volontaria delle competenze degli iscritti.
Gli Ordini territoriali invece organizzano le attività formative secondo le linee di indirizzo, riconoscono i corsi organizzati da associazioni e altri soggetti autorizzati dal CNI e assegnano il numero di CFP, gestiscono la banca dati dei CFP degli iscritti e possono istituire la certificazione volontaria delle competenze dei propri iscritti.
I CFP assegnati a livello territoriale hanno validità sull’intero territorio nazionale. Ad esempio un ingegnere iscritto all’Albo di Bari può assistere ad un evento organizzato dall’Ordine di Torino ed acquisire i relativi CFP; sarà onere dell’Ordine di Torino comunicare tali CFP all’Anagrafe Nazionale e non sarà necessario un ulteriore passaggio presso il proprio Ordine di appartenenza.
Gli Iscritti sono tenuti a comunicare all’Ordine i CFP conseguiti con corsi tenuti da altri soggetti e a conservare la documentazione attestante i CFP conseguiti.
Inoltre gli ingegneri hanno la possibilità di autocertificare i 15 CFP per l’aggiornamento informale svolto nell’ambito della propria attività lavorativa, sia essa svolta in forma di libera professione o di dipendenza nelle varie forme.
L’ingegnere che intenda usufruire di questa possibilità dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, le attività professionali svolte nel corso dell’anno(progettazione, direzione lavori, collaborazione alla progettazione, collaborazione alla direzione lavori, attività di consulenza per clienti pubblici o privati, attività di consulenza in atti giudiziari, altre attività). Dovrà inoltre dichiarare attraverso quali modalità abbia espletato tali attività di aggiornamento informale: tramite approfondimenti tecnici, aggiornamenti normativi, partecipazione ad eventi o manifestazioni fieristiche o simili, partecipazione, in Italia o all’estero, a corsi, seminari, convegni, o altri eventi di provato valore scientifico in modalità frontale o a distanza, escludendo le attività già considerate per l’acquisizione di CFP per l’apprendimento non formale.
Per farlo ci si può servire del portale online dedicato (www.mying.it). Ricordiamo che per quanto riguarda l’autocertificazione per il 2015 il termine scade il 31 dicembre 2015. Aggiornamento del 29/12/2015: con la circolare 646/2015 il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha posticipato al 31 marzo 2016 la scadenza per l'autocertificazione dei 15 CFP per le attività di aggiornamento professionale informale relative al 2015.
Si può essere esonerati dall’obbligo di aggiornamento in caso di: maternità o paternità, per un anno; servizio militare volontario e servizio civile; grave malattia o infortunio; altri casi di documentato impedimento.
L'art. 3 del Regolamento prescrive che debbano essere conseguiti i 5 CFP relativi a etica e deontologia professionale, esclusivamente dagli ingegneri neo-iscritti dal 1° gennaio 2014 in poi, entro il primo anno solare successivo a quello di iscrizione. Per gli ingegneri non neo-iscritti non esiste l'obbligo bensì la facoltà di partecipare a tali corsi, accumulandone i relativi CFP.
Qualora un iscritto abbia esercitato la professione senza aver assolto all’obbligo di aggiornamento della competenza, il Consiglio di Disciplina territoriale dovrà esaminare la situazione e decidere se applicare una sanzione disciplinare.
Informativa CFP
Bollettino Ufficiale
Dal 1 gennaio 2014 è entrata in vigore l’obbligatorietà della formazione continua, infatti il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e il Ministero della Giustizia, hanno predisposto e adottato il proprio Regolamento nel 2013 (https://www.formazionecni.it/docs/linee_di_indirizzo.pdf).
“Per esercitare la professione l’iscritto all’Albo deve essere in possesso di un minimo di 30 Crediti Formativi Professionali (CFP)” da acquisire con le attività di aggiornamento professionale continuo non formale, informale e formale. Il numero massimo di CFP cumulabili è 120. Al termine di ogni anno solare vengono detratti ad ogni iscritto 30 CFP dal totale posseduto. Al raggiungimento di zero CFP, non vengono attuate ulteriori detrazioni. In caso di trasferimento verranno riconosciuti i CFP certificati presso l’Ordine di provenienza. I CFP occorrenti per poter esercitare la professione possono essere acquisiti come di seguito indicato.
- Attività non Formale: La frequenza frontale o a distanza di corsi e seminari, compresi quelli obbligatori per legge, la partecipazione a convegni, conferenze ed altri eventi specificatamente individuati e riconosciuti dal CNI, la partecipazione a visite tecniche qualificate a siti di interesse, la partecipazione a stage formativi. Un’ora equivale a un CFP 1 ora = 1 CFP (esclusi gli stage). Si precisa che sono attribuibili massimo 3 CFP/evento e 9 CFP/anno per attività formative quali convegni e conferenze
- Attività Informale: consiste nell’apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nell’esercizio della professione di Ingegnere nelle situazioni ed interazioni del lavoro quotidiano: - aggiornamento legato all’attività professionale dimostrabile; - le certificazioni delle competenze professionali da parte dell’Ordine pubblicazioni qualificate; - brevetti; - partecipazione qualificata a organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche e di studio in Italia e all’estero, riconosciuti dal CNI; - partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l’esercizio della professione di Ingegnere/ Ingegnere junior; - partecipazione a interventi di carattere sociale/umanitario in occasione di calamità naturali inerenti l’ambito professionale.
Le attività informali legate alla professione possono essere autocertificate con apposito modulo da compilare e caricare sul portale del sito https://www.mying.it. Per tali attività possono essere attribuiti massimo 15 CFP/anno.
- Attività Formale: apprendimento delle conoscenze ed abilità scientifico-culturali dell’ingegneria nel sistema di istruzione e formazione delle università e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio: - frequenza di master di primo e secondo livello e di dottorati di ricerca; - frequenza di corsi universitari con esame finale. Per richiedere il riconoscimento dei crediti derivanti dall’apprendimento formale è necessario scaricare il modulo dal sito della fondazione (http://www.formazioneoic.it/modulistica-e-corsi), compilarlo, firmarlo ed inviarlo alla mail info@formazioneoic.it
Prima iscrizione all'Albo
- entro 2 anni dal conseguimento dell’abilitazione vengono attribuiti 90 CFP; - dopo 2 e fino a 5 anni dal conseguimento dell’abilitazione vengono attribuiti 60 CFP; - dopo 5 anni dal conseguimento dell’abilitazione vengono attribuiti 30 CFP I crediti conferiti al momento della prima iscrizione ad un Albo comprendono 5 CFP sull’etica e deontologia professionale da conseguire obbligatoriamente entro il primo anno solare successivo a quello di iscrizione.
L’art. 3 del Regolamento prescrive che debbano essere conseguiti i 5 CFP di cui sopra, esclusivamente dagli ingegneri neo-iscritti dal 1° gennaio 2014 in poi.
Per gli ingegneri non neo-iscritti non esiste l’obbligo bensì la facoltà di partecipare a tali corsi, accumulandone i relativi CFP.
Esonero
Si può essere esonerati dall’obbligo di aggiornamento in caso di: maternità o paternità, per un anno; servizio militare volontario e servizio civile; grave malattia o infortunio; altri casi di documentato impedimento.
Sanzioni disciplinari
Qualora un iscritto abbia esercitato la professione senza aver assolto all’obbligo di aggiornamento della competenza, il Consiglio di Disciplina territoriale dovrà esaminare la situazione e decidere se applicare una sanzione disciplinare.
Per gli ingegneri non neo-iscritti non esiste l’obbligo bensì la facoltà di partecipare a tali corsi, accumulandone i relativi CFP.
Per gli ingegneri non neo-iscritti non esiste l’obbligo bensì la facoltà di partecipare a tali corsi, accumulandone i relativi CFP.
Normativa
Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale:
adottato dal Consiglio Nazionale Ingegneri nella seduta del 21/06/2013, a seguito del parere favorevole, con modifiche, espresso dal Ministro della Giustizia con nota prot. 21/06/2013.0018393.
Articolo 1
(Obbligo di aggiornamento della competenza professionale) 1. In attuazione delle disposizioni di cui all’art.7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n.137, il presente regolamento disciplina la formazione continua dei professionisti iscritti all’Albo degli Ingegneri ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento della competenza professionale.
Articolo 2
(Definizioni) 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: “Professione”: così come definita all’art. 1, comma 1, lett. a) del DPR 7/08/2012 n.137; “Professionista”: così come definito all’art. 1, comma 1, lett. b) del DPR 7/08/2012 n.137; “Competenza professionale”: capacità comprovata di applicare conoscenze, abilità e comportamenti acquisiti nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale per raggiungere risultati osservabili nell’esercizio della professione di Ingegnere; “Aggiornamento della competenza professionale”: insieme delle attività necessarie ad accrescere la competenza professionale in relazione alle evoluzioni scientifiche, tecnologiche, normative, legislative, economiche e sociali; “Formazione professionale continua”: processo con cui, per mezzo di attività formative formali, non formali e informali,si incrementano le competenze possedute con l’aggiunta di altre utili o necessarie ad esercitare la professione di Ingegnere; “Apprendimento formale”: apprendimento delle conoscenze ed abilità scientifico-culturali dell’ingegneria nel sistema di istruzione e formazione delle università e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio; “Apprendimento non formale”: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale del professionista, ottenuto accedendo a didattica frontale o a distanza offerta da ogni soggetto che persegua finalità di formazione professionale; “Apprendimento informale”: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nell’esercizio della professione di Ingegnere nelle situazioni ed interazioni del lavoro quotidiano; “Certificazione delle competenze”: procedura volontaria di riconoscimento, da parte dell’Ordine territoriale,secondo apposito regolamento, delle competenze acquisite dall’iscritto.
Articolo 3
(Attività di formazione professionale continua: misura e minimo obbligatorio per l’esercizio della professione) 1. L’aggiornamento della competenza professionale può essere realizzato tramite percorsi di formazione professionale continua. 2. L’unità di misura della Formazione Professionale Continua è il Credito Formativo Professionale (CFP). 3. Per esercitare la professione l’iscritto all’albo deve essere in possesso di un minimo di 30 CFP. 4. Si possono conseguire CFP: a) con un accredito iniziale all’atto dell’iscrizione secondo i criteri indicati nel seguito; b) con le attività di aggiornamento professionale continuo non formale, informale e formale indicate nei successivi artt. 4, 5 e 6. 5. L’iscritto è libero di scegliere le attività formative che intende svolgere tra quelle riconosciute ai sensi degli articoli 4, 5 e 6. 6. A prescindere dalla attività formativa svolta, il numero massimo di CFP cumulabili è 120. 7. Al termine di ogni anno solare vengono detratti ad ogni iscritto 30 CFP dal totale posseduto. Al raggiungimento deglizero CFP, non vengono attuate ulteriori detrazioni. 8. Al momento dell’iscrizione all’Albo si accreditano: a) in caso di trasferimento: il numero di CFP accreditati presso l’Ordine di provenienza; b) in caso di prima iscrizione all’ Albo entro 2 anni dal conseguimento dell’abilitazione: 90 CFP; c) in caso di prima iscrizione all’Albo dopo 2 e fino a 5 anni dal conseguimento dell’abilitazione: 60 CFP; d) in caso di prima iscrizione all’Albo dopo 5 anni dal conseguimento dell’abilitazione: 30 CFP. 9. I crediti conferiti al momento della prima iscrizione ad un Albo comprendono 5 CFP sull’etica e deontologia professionale da conseguire obbligatoriamente entro il primo anno solare successivo a quello di iscrizione. 10. Agli iscritti all’albo alla data di entrata in vigore dell’obbligo formativo vengono accreditati 60 CFP.
Articolo 4
(Attività di formazione professionale continua per l’apprendimento non formale) 1. Le attività di formazione professionale continua per l’apprendimento non formale riconoscibili per l’ottenimento di CFP sono elencate nell'allegato A al presente regolamento. Nello stesso allegato è indicato anche il corrispondente numero di CFP conseguibili. 2. Sono riconosciute le attività di formazione frontale o a distanza di cui al comma 1 organizzate dagli Ordini territoriali, nell'ambito di indirizzi generali comuni all'intero territorio nazionale, anche, ai sensi dell’art.7, comma 5, del DPR 137/2012, in cooperazione o convenzione con Fondazioni, Federazioni e Consulte riconducibili al sistema ordinistico e altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell’art.7 del presente regolamento. Il numero di CFP assegnato dall'Ordine territoriale organizzatore ha validità sull'intero territorio nazionale. 3. Sono riconosciute dagli Ordini territoriali, nell'ambito di indirizzi generali comuni all'intero territorio nazionale, le attività di formazione frontale di cui al comma 1 organizzate nel territorio di competenza da associazioni di iscritti agli Albi o da altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell'art.7 del presente regolamento. Il numero di CFP assegnato dall'Ordine territoriale ha validità sull'intero territorio nazionale. 4. Sono riconosciute dal CNI, con la contemporanea assegnazione della valenza in CFP, le attività di formazione di cui al comma 1, con organizzazione sovra territoriale frontale o a distanza, organizzate da associazioni di iscritti agli Albi o da altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell’art.7 del presente regolamento. 5. Il CNI può riconoscere singole attività di formazione per l’apprendimento non formale non comprese tra quelle indicate nell'allegato A. In questo caso viene contemporaneamente indicato il numero dei crediti attribuiti alla singola attività. 6. È istituita presso il CNI una banca dati, consultabile on-line, di tutte le attività formative riconosciute ai sensi dei precedenti commi 2, 3, 4 e 5 che permetta la diffusione della informazione sulla disponibilità della offerta formativa non formale sul territorio nazionale e del corrispondente riconoscimento in termini di CFP
Articolo 5
(Attività di formazione professionale continua per l’apprendimento informale) 1. Le attività di formazione professionale continua per l’apprendimento informale riconoscibili per l’ottenimento di CFP sono elencate nell’allegato A al presente regolamento. Nello stesso allegato è indicato anche il corrispondente numero di CFP conseguibili. 2. La certificazione delle competenze, conferita dall’Ordine territoriale di appartenenza, permette all’iscritto di ottenere CFP come indicato nell’allegato A.
Articolo 6
(Attività di formazione professionale continua per l’apprendimento formale) 1. Le attività di formazione professionale continua per l’apprendimento formale riconoscibili per l’ottenimento di CFP sono elencate nell'allegato A al presente regolamento. Nello stesso allegato è indicato anche il corrispondente numero di CFP conseguibili. -Da Articolo 7 a art.13 omissis-
Linee di indirizzo (Stralcio)
(approvate dal Consiglio Nazionale nella seduta del 13/12/2013) del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale(pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15/07/2013) 1) Per gli Iscritti 1.1. Gli iscritti possono conseguire CFP in ogni area formativa ed indipendentemente dal settore di iscrizione. Fanno eccezione i 5 CFP di cui all’art. 3, comma 9 del Regolamento, relativi a “etica e deontologia professionale”, che devono essere conseguiti dagli iscritti entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello di iscrizione. 1.2. Le attività di formazione professionale continua per l’apprendimento non formale riconoscibili per il conseguimento di CFP sono esclusivamente quelle organizzate dagli Ordini territoriali e da associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell’art. 7 del Regolamento. 1.3. I corsi abilitanti per legge o di aggiornamento delle abilitazioni (quali, ad es., quelli in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ex D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e di prevenzioni incendi ex D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011) consentono il conseguimento dei relativi CFP esclusivamente se organizzati dagli Ordini territoriali o da associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell’art. 7 del Regolamento. Il criterio di attribuzione dei corrispondenti CFP sarà quello indicato nell’Allegato A del Regolamento (1 ora= 1 CFP). 1.4. Ai fini dell’ottenimento dei 15 CFP/anno relativi all’aggiornamento informale legato all’attività professionale dimostrabile, di cui all’Allegato A del Regolamento, gli iscritti, entro il 30 novembre di ogni anno, dovranno inviare all’Anagrafe Nazionale (cfr. infra, sezione 5), tramite apposito modulo predisposto dal CNI, un’autocertificazione, nella quale si attesti l’aggiornamento professionale concernente la propria attività. 1.5. Le peculiari caratteristiche di attività formative quali convegni e conferenze, di cui all’Allegato A del Regolamento, costituite anche da parti di natura istituzionale, necessitano dell’identificazione precisa delle parti adibite esclusivamente ad attività formativa. I corrispondenti CFP saranno, infatti, attribuiti unicamente per tali parti, secondo il criterio e i limiti indicati nel menzionato Allegato A (1 ora = 1 CFP, per un massimo di 3 CFP/evento e 9 CFP/anno). Le stesse modalità di attribuzione dei CFP saranno applicate anche agli altri eventi specificamente individuati dal CNI, di cui all’Allegato A del Regolamento. 1.6. Dal computo della durata complessiva delle visite tecniche qualificate a siti di interesse, organizzate da soggetti formatori autorizzati, dovranno essere esclusi i tempi di trasferta e le parti non prettamente tecniche, fatti salvi i criteri e i limiti previsti nell’Allegato A del Regolamento per l’attribuzione dei corrispondenti CFP (1 ora = 1 CFP, per un massimo di 3 CFP/evento e di 9 CFP/anno). L’Ordine territoriale organizzatore della visita tecnica (ovvero il CNI, in caso di altro soggetto formatore autorizzato) dovrà individuare, anche nella stessa persona, un responsabile tecnico e un responsabile organizzativo dell’iniziativa; la visita tecnica dovrà essere opportunamente relazionata. 1.7. Agli iscritti, che siano contestualmente soggetti obbligati all’adempimento dell’aggiornamento della competenza professionale e docenti nell’ambito di attività di formazione professionale continua per l’apprendimento non formale, riconosciute dal Regolamento, saranno attribuiti CFP secondo il criterio 1 ora di docenza non ripetitiva = 1 CFP, per un massimo di 15 CFP/anno. L’attività di docenza, per essere considerata non ripetitiva, deve avere ad oggetto argomenti diversi rispetto a quelli affrontati nel corso del medesimo anno solare. 1.8. Il riconoscimento di CFP per le attività di formazione erogate agli iscritti che svolgono attività di lavoro dipendente, sia nel settore pubblico che in quello privato, dall’ente o azienda di appartenenza può avvenire nel caso in cui l’ente o l’azienda in questione operi (ai sensi dell’art. 7 comma 5 del Regolamento, come correttamente interpretato alla luce dell’art. 7, comma 5 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012) in cooperazione o convenzione con gli Ordini territoriali di competenza o con associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell’art. 7 del Regolamento. Nel caso di cooperazione o convenzione con gli Ordini, spetta a questi ultimi la responsabilità scientifica e l’assegnazione dei CFP per le attività formative stesse. Ai sensi delle medesime disposizioni, sarà cura del CNI concludere, a livello nazionale, convenzioni-quadro con rappresentanze nazionali di enti locali, amministrazioni pubbliche, associazioni imprenditoriali, soggetti privati, per fissare i caratteri generali della cooperazione ovvero il contenuto minimo delle convenzioni concluse a livello locale. Le attività formative di un ente o un’azienda, erogate ai rispettivi dipendenti in assenza di cooperazione o convenzione con gli Ordini territoriali di competenza o con associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, saranno riconoscibili esclusivamente ai fini dell’ottenimento dei 15 CFP/anno previsti per l’aggiornamento informale legato all’attività professionale dimostrabile, di cui all’Allegato A. -Dal punto 2 al punto 9 omissis-


